Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istituisce col D.Lgs. 152/20016 la figura dell’Albo Gestori Ambientale il cui scopo è quello di ricoprire un ruolo prioritario nel settore della gestione dei rifiuti, dimostrando con un’attestazione di avere i giusti requisiti di capacità finanziaria.

Sono tenute ad iscriversi all’Albo tutte quelle imprese che svolgono l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, l’attività di bonifica dei siti, l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto e l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Affinché l’iscrizione venga valutata positivamente, i soggetti che decidono di presentare richiesta devono soddisfare determinati requisiti.

– Devono essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
– Devono essere domiciliati, residenti ovvero devono avere sede o una stabile organizzazione in Italia;
– non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo al legislazione straniera;
– non devono trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
– devono essere in possesso di una attestazione di capacità finanziaria per iscrizione all’albo gestori ambientali;
– non devono avere riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

la pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
– non sono stati sottoposti a misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
– non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all’Albo.

A seconda della tipologia di impresa deve possedere detti requisiti:

– il titolare, nel caso di impresa individuale;

– i soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;

– gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

Fra le categorie aziendali tenute ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientale e, di conseguenza, invitate a rispettare tutti i vincoli appena elencati ritroviamo anche le imprese di sgomberi.

Tale attività, infatti, va di pari passo con l’attività di trasporto e smaltimento rifiuti.

Quando si sgombera ad esempio un appartamento, non sempre tutto ciò che si trasporta è adibito alla vendita e quindi al riciclo. La maggior parte delle volte si trasportano rifiuti di diversa specie e tipologia. Per poter trasportare rifiuti su strada i requisiti minimi che deve avere l’azienda che si fa carico di ciò sono:

Iscrizione alla camera di commercio
Autorizzazione all’albo Nazionale degli autotrasportatori
Dimostrare e mantenere i requisiti comunitari di accesso alla professione R.E.N.
Iscrizione all’albo gestori ambientali
Formulario rifiuti
Assicurazione
Dipendenti regolrmente assunti (a volte non è così scontato meglio essere certi)
E’ importante, quindi, farsi rilasciare dall’azienda a cui è stato affidato il lavoro una copia del formulario e relativa iscrizione all’albo gestori ambientali